PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.

Art. 2.

      1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 3.

      1. All'articolo 147 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al comma 1, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità dei risarcimento che sarà liquidato con sentenza».

      2. L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 4.

      1. Al comma 3 dell'articolo 138 del citato codice di cui al decreto legislativo 7

 

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settembre 2005, n. 209, le parole: «determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» sono sostituite dalle seguenti: «determinato ai sensi del comma 2 può essere ulteriormente aumentato in misura non inferiore al trenta per cento».
      2. All'articolo 139 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal ventunesimo anno» e le parole: «seicentosettantaquattro virgola settantotto» sono sostituite dalle seguenti: «mille»;

          b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «trentanove virgola trentasette» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantacinque»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il danno biologico può essere ulteriormente aumentato tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, in misura non inferiore al venticinque per cento»;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT a decorrere dal mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».